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Usufrutto e nuda proprietà. La Cassazione fissa i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria

La Cassazione stabilisce che all’usufruttuario, a cui spetta l’uso ed il godimento della cosa, grava l’onere di provvedere a tutto quello che riguarda la conservazione ed il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, mentre gravano sull’usufruttuario le opere che incidono sulla struttura la sostanza e la destinazione della cosa. Tizio, nudo proprietario, cita in giudizio la sorella usufruttuaria dell’immobile attribuitogli per l’intera proprietà……

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Fonte: Condominioweb.com