Problemi applicativi e responsabilità dell’amministratore in tema di sito internet condominiale.

Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini. Tanto dispone l’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile,……

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Fonte: Condominioweb.com

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