Legittimazione processuale dell’amministratore di condominio. La Cassazione ribadisce i limiti
L’amministratore è legittimato ad agire in giudizio per l’accertamento e la tutela dei diritti condominiali, senza la necessità di chiedere uno specifico mandato da parte di tutti i condomini. Ciò in base al disposto di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c. e sempre, ovviamente, nei casi in cui siano in gioco questioni che rientrino nelle sue specifiche attribuzioni. Diversamente, occorre sempre l’approvazione (preventiva o successiva, tramite ratifica) dell’assemblea. La Corte di Cassazione,. …
Fonte: Condominioweb.com