Le immissioni acustiche provenienti dai campanacci e dai belati delle pecore non sempre possono configurare un pregiudizio risarcibile

L’esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell’esistenza di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica, che deve essere dimostrata dal soggetto che chiede il risarcimento. Facendo applicazione di questo consolidato principio di diritto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17013 del 20 agosto 2015, ha definitivamente rigettato la richiesta di risarcimento……

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Fonte: Condominioweb.com

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