La canna fumaria deve essere rimossa se altera l’estetica del fabbricato.
L’apposizione di una canna fumaria e della relativa struttura di copertura che immuta lo stato della cosa comune ed eccede i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., in particolare, l’analogo uso da parte di questi ultimi, risulta illegittima. E’ quanto riaffermato dalla Suprema Corte, con la sentenza resa in data 24.08.2015, n. …
Fonte: Condominioweb.com