Skip to content

Installazione dell’ascensore per disabili in caso di rifiuto degli altri condomini.

In tema di condominio negli edifici, sulla base della previsione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 13/89 deve affermarsi, in caso di rifiuto del condominio di adottare le deliberazioni di cui al primo comma, il diritto del singolo condomino, che si trovi nelle condizioni di disabilità previste dalla legge, di far installare a proprie spese l’ascensore. La norma fa salvo quanto disposto dall’art. 1120, 2 comma, c.c. …

Leggi la news completa

Fonte: Condominioweb.com