Immobili in condominio, quando è configurabile il grave difetto costruttivo. Le conseguenza e il termine di decadenza.

L’art. 1669 c.c., rubricato sotto la dizione di “Rovina e difetti di cose immobili”, prevede che: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia …

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Fonte: Condominioweb.com