Immobili in condominio, quando è configurabile il grave difetto costruttivo. Le conseguenza e il termine di decadenza.
L’art. 1669 c.c., rubricato sotto la dizione di Rovina e difetti di cose immobili, prevede che: Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia …
Fonte: Condominioweb.com