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Il verbale di passaggio delle consegne non è di per sé sufficiente a provare i crediti dell’ex-amministratore

Il verbale di passaggio delle consegne tra amministratori, nel caso in cui faccia riferimento a crediti a favore dell’amministratore uscente, non può qualificarsi come promessa di pagamento o ricognizione di un debito ex art. 1188 c.c., in quanto atto proveniente non dalla parte personalmente ma dal suo mandatario (tenuto ad accettarlo sempre con riserva). Al più, tale verbale può costituire il presupposto giuridico/sostanziale della pretesa creditoria dell’ex amministratore, purché……

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Fonte: Condominioweb.com