Dopo la riforma del condominio si può ancora parlare di mala gestio dell’amministratore?

L’amministratore di condominio, per come desumibile anche dal novellato art. 1130 c.c., è l’organo di gestione e di rappresentanza del condominio. Lo stesso, in virtù di apposito contratto, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto, pertanto, la sua figura è riconducibile a quella del mandatario con rappresentanza e ciò anche in virtù dell’esplicito richiamo dell’art. 1129 c.c. …

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Fonte: Condominioweb.com

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