Vizi gravi del caseggiato: se non ricorrono in concreto le condizioni per applicare l'articolo 1669 si può ricorrere all'applicazione dell'art. 2043 c.c.

Vizi gravi del caseggiato: se non ricorrono in concreto le condizioni per applicare l'articolo 1669 si può ricorrere all'applicazione dell'art. 2043 c.c.
Dei vizi e difetti di costruzione risponde l’appaltatore, al pari del venditore, in forza dell’art. 1669 c.c. e 1495 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., ricorrendone i presupposti. Anche il direttore lavori può incorrere in responsabilità…
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Fonte: CondominioWeb