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Rendiconto approvato con disavanzo? L’amministratore di condominio non è tenuto a versare la differenza di tasca sua

In tema di condominio, la deliberazione dell’assemblea che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall’amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto – che è soggetto al principio di cassa – evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata……

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Fonte: Condominioweb.com