L’uso comune, con accesso diretto da parte di ogni condòmino al terrazzino, supera la presunzione di proprietà esclusiva del singolo condomino

In tema di condominio, il terrazzino adiacente una proprietà esclusiva, prospiciente una corte comune, avente accesso dalle scale comuni e usato sempre da tutti gli abitanti dell’intero immobile come stenditoio, in mancanza di un titolo contrario, è riconducibile direttamente all’articolo 1117 c.c. Così si è pronunciata la Corte di Appello di Bologna nella sentenza n. 1232 del 1 luglio 2015, ove è stato precisato che la proprietà del terrazzino di un immobile spetta ai comproprietari……

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Fonte: Condominioweb.com