Il sottosuolo dell’edificio separato dal fabbricato principale è comune se tale risulta dal regolamento contrattuale.

Il regolamento di condominio allegato ai rispettivi atti di compravendita, quando include tra i beni comuni il sottosuolo sul quale sorge uno dei fabbricati condominiali, quand’anche fisicamente separato dall’edificio principale, è titolo idoneo a far ricomprendere lo stesso tra i beni in proprietà indivisa tra tutti i condòmini. Individuato il titolo dal quale far discernere il diritto di proprietà del bene per lo stesso opera la previsione di cui all’art. 1117 c.c. …

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Fonte: Condominioweb.com