I clienti del locale commerciale non possono utilizzare le scale condominiali di accesso alle abitazioni.

L’art. 1102 c.c. prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Secondo consolidati principi giurisprudenziali la nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 cod. civ., non va intesa nel senso di uso identico e……

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Fonte: Condominioweb.com