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Danni da caduta. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 cc e comportamento del danneggiato

Danni da caduta. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 cc e comportamento del danneggiato
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito. Per caso fortuito si intende un evento talmente eccezionale ed imprevedibile da interrompere…
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Fonte: CondominioWeb